Art. 67.
(Imposte ambientali).

      1. Nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione di tecnologie meno inquinanti; deve comunque

 

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essere rispettato il principio della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale non può essere aggravato dall'introduzione della nuova imposta a finalità ambientale.